Art. 1.
(Minori).

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale, secondo l'ordinamento del Paese di origine, se fornisce prova della frequenza di un ciclo scolastico obbligatorio, unitamente alla conoscenza adeguata della lingua e della cultura italiane.
      2-ter. Entro un anno dal compimento della maggiore età l'interessato deve rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana».